Articolo 649 del Codice di procedura civile
Art. 649.
(Sospensione dell'esecuzione provvisoria).
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.
(Sospensione dell'esecuzione provvisoria).
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.