Articolo 649 del Codice di procedura civile

Art. 649.
(Sospensione dell'esecuzione provvisoria).

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze159

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