Articolo 475 del Codice di procedura civile
Art. 475.
(Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale).
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti. (171) ((173)) ---------------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".
(Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale).
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti. (171) ((173)) ---------------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".
2. TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-06-21, n. 202400755Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- art. 475 c.p.c.·
- commissario ad acta·
- distrazione ex art. 93 c.p.c.·
- interessi ex art. 1284 c.c.·
- notifica per posta elettronica certificata·
- ottemperanza al giudicato·
- spese di lite
3. TAR Napoli, sez. IX, sentenza 2024-12-13, n. 202407059Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- art. 14 d.l. 669/1996·
- art. 475 c.p.c.·
- esecuzione forzata·
- giudicato·
- notifica·
- ottemperanza·
- precetto·
- spatium deliberandi·
- titolo esecutivo
4. TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-05-14, n. 202400496Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- art. 1284 c.c.·
- art. 14 co. 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669·
- art. 475 c.p.c.·
- art. 93 c.p.c.·
- condanna all'esecuzione della sentenza·
- nomina commissario ad acta·
- ottemperanza al giudicato·
- penalità di mora·
- spese di lite
5. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-12-09, n. 202400378Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- art. 475 c.p.c.·
- carta del docente·
- commissario ad acta·
- docenti precari·
- esecuzione forzata·
- ottemperanza al giudicato·
- rivalutazione interessi·
- spese di lite·
- titolo esecutivo