Articolo 304 del Codice di procedura civile

Art. 304.
(Effetti dell'interruzione).

In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze59

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi