Articolo 369 del Codice di procedura civile

Art. 369.
(Deposito del ricorso).

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilita':
((1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio))
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
3) la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato ;
4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.
Entrata in vigore il 2 novembre 1977

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