Articolo 22 del Codice di procedura civile

Art. 22.
(Foro per le cause ereditarie).

E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:
1) relative a petizione o divisione di eredita' e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purche' proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, purche' proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
4) contro l'esecutore testamentario, purche' proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si e' aperta fuori del Regno, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui e' posta la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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