Articolo 784 del Codice di procedura civile

Art. 784.
(Litisconsorzio necessario).

Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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