Articolo 551 del Codice di procedura civile

Art. 551.
(Intervento).

L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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