Articolo 19 del Codice di procedura civile

Art. 19.
(Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute).

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e' competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresi' il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le societa' non aventi personalita' giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati ((di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile))hanno sede dove svolgono attivita' in modo continuativo.
Entrata in vigore il 26 maggio 1942
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