Articolo 333 del Codice di procedura civile

Art. 333.
(Impugnazioni incidentali).

Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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