Articolo 481 del Codice di procedura civile

Art. 481.
(Cessazione dell'efficacia del precetto).

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto e' proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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