Articolo 188 del Codice di procedura civile
Art. 188.
(Attivita' istruttoria del giudice).
Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.
(Attivita' istruttoria del giudice).
Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.