Articolo 188 del Codice di procedura civile

Art. 188.
(Attivita' istruttoria del giudice).

Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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