Articolo 78 del Codice di procedura civile

Art. 78.
(Curatore speciale).

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ------------AGGIORNAMENTO (166)
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

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