Articolo 61 del Codice di procedura civile
Art. 61.
(Consulente tecnico).
Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione))al presente codice.
(Consulente tecnico).
Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione))al presente codice.