Articolo 61 del Codice di procedura civile

Art. 61.
(Consulente tecnico).

Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del ((disposizioni di attuazione))al presente codice.
Entrata in vigore il 26 maggio 1942
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