Articolo 459 del Codice di procedura civile
Art. 459.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533))
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533))
2. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-15, n. 202400554Provvedimento:Leggi di più...- giurisdizione amministrativa·
- inammissibilità del ricorso per tardività·
- interesse legittimo·
- notifica degli atti processuali·
- nullità della cartella di pagamento·
- opposizione a cartella esattoriale·
- prescrizione del credito·
- principio di stabilità degli effetti giuridici·
- spese processuali·
- termine perentorio di riassunzione del processo
3. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-10-02, n. 202300283Provvedimento:Leggi di più...- bilanciamento tra esigenze di servizio e motivi familiari·
- compensazione delle spese di lite·
- diniego di trasferimento·
- diritti partecipativi nel procedimento amministrativo·
- principio di trasparenza dell'azione amministrativa·
- pubblico impiego·
- sospensione feriale dei termini processuali·
- trasferimento del personale militare·
- valutazione delle posizioni lavorative nel pubblico impiego·
- violazione dei termini procedurali