Articolo 157 del Codice civile

Art. 157.

((Cessazione degli effetti della separazione.))((I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

Sentenze109

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