Articolo 1953 del Codice civile

Art. 1953.

(Rilievo del fideiussore).

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, puo' agire contro il debitore perche' questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
1) quando e' convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore e' divenuto insolvente;
3) quando il debitore si e' obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito e' divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purche' essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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