Articolo 740 del Codice civile

Art. 740.

(( Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. ))((Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire cio' che e' stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredita' di questo))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975
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