Articolo 1029 del Codice civile
Art. 1029.
(Servitu' per vantaggio futuro).
E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.
(Servitu' per vantaggio futuro).
E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.
3. TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-04-24, n. 202400520Provvedimento:Leggi di più...- allineamento prevalente·
- annullamento permesso di costruire·
- compatibilità urbanistica·
- difetto di istruttoria·
- distanze tra fabbricati·
- eccesso di potere·
- interesse ad agire·
- legittimazione ad agire·
- permesso di costruire·
- principio di prevenzione·
- rilascio titolo edilizio·
- tolleranze costruttive·
- violazione art. 34bis d.P.R. n. 380/2001·
- violazione norme tecniche di attuazione del PRG·
- violazione principi costituzionali
4. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-11-22, n. 202201777Provvedimento:Leggi di più...- CTU·
- deprezzamento immobiliare·
- espropriazione·
- indennità di espropriazione·
- interessi legali e rivalutazione monetaria·
- interpretazione contrattuale·
- onere della prova·
- ottemperanza delle sentenze·
- risarcimento danni·
- servitù di pubblico passaggio·
- valutazione immobiliare