Articolo 1029 del Codice civile

Art. 1029.

(Servitu' per vantaggio futuro).

E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi