Articolo 1029 del Codice civile
Art. 1029.
(Servitu' per vantaggio futuro).
E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.
(Servitu' per vantaggio futuro).
E' ammessa la costituzione di una servitu' per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o il fondo e' acquistato.