Articolo 742 del Codice civile

Art. 742.

(Spese non soggette a collazione).

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne' quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalita' previste dal secondo comma dell'art. 770.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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