Articolo 2340 del Codice civile

Art. 2340.

(( (Limiti dei benefici riservati ai promotori). ))((I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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