Articolo 1066 del Codice civile
Art. 1066.
(Possesso delle servitu').
Nelle questioni di possesso delle servitu' si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitu' esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
(Possesso delle servitu').
Nelle questioni di possesso delle servitu' si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitu' esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.