Articolo 1066 del Codice civile

Art. 1066.

(Possesso delle servitu').

Nelle questioni di possesso delle servitu' si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitu' esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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