Articolo 516 del Codice civile
Art. 516.
(Termine per l'esercizio del diritto alla separazione).
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
(Termine per l'esercizio del diritto alla separazione).
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.