Articolo 2954 del Codice civile
Art. 2954.
(Prescrizione di sei mesi).
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
(Prescrizione di sei mesi).
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
3. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-12-06, n. 202216276Provvedimento:Leggi di più...- Accertamento illegittimità·
- Annullamento provvedimenti·
- Buona fede·
- Comodato d'uso·
- Concessione alloggi di servizio·
- Correttezza·
- D.P.R. 314/2006·
- Giurisdizione amministrativa·
- Legittimo affidamento·
- Oneri occupazionali·
- Prescrizione·
- Responsabilità erariale·
- Violazione principi di diritto
5. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-12-06, n. 202216277Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- concessione di alloggi di servizio·
- giurisdizione amministrativa·
- interpretazione degli atti amministrativi·
- prescrizione delle somme richieste·
- principio di buona fede e legittimo affidamento·
- principio di irretroattività·
- principio di trasparenza e pubblicità·
- principio di tutela dell'affidamento·
- responsabilità erariale·
- tutela del diritto soggettivo patrimoniale·
- violazione dei criteri di calcolo degli oneri occupazionali