Articolo 2954 del Codice civile

Art. 2954.

(Prescrizione di sei mesi).

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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