Articolo 286 del Codice civile

Art. 286.

(Legittimazione domandata dall'ascendente).

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto puo' in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volonta' in contrasto con quella di legittimare.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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