Articolo 286 del Codice civile
Art. 286.
(Legittimazione domandata dall'ascendente).
La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto puo' in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volonta' in contrasto con quella di legittimare.
(Legittimazione domandata dall'ascendente).
La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto puo' in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volonta' in contrasto con quella di legittimare.
Sentenze • 4
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-05-27, n. 202400133Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 L.P. n. 17/1993·
- art. 62 L.P. n. 9/2018·
- art. 74 L.P. n. 9/2018·
- art. 95 L.P. n. 9/2018·
- autorizzazione paesaggistica·
- beni culturali·
- cambio di destinazione d'uso·
- concessione edilizia·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- inibizione dell'attività·
- interesse a ricorrere·
- intervento ad opponendum·
- mancanza di motivazione·
- ordinanza di demolizione·
- sanatoria edilizia·
- sospensione dell'efficacia·
- tutela del paesaggio·
- violazione delle norme urbanistiche