Articolo 1621 del Codice civile
Art. 1621.
(Riparazioni).
Il locatore e' tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.
(Riparazioni).
Il locatore e' tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.