Articolo 1386 del Codice civile
Art. 1386.
(Caparra penitenziale).
Se nel contratto e' stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
(Caparra penitenziale).
Se nel contratto e' stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
3. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202300401Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento di atto amministrativo·
- carenza motivazionale·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- diritto alla retribuzione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- interpretazione contrattuale·
- leale collaborazione tra privato e amministrazione·
- legittimo affidamento·
- linee guida per la mobilità internazionale·
- multa penitenziale·
- principio di legalità·
- restituzione somme percepite·
- ricorso amministrativo·
- sospensione del procedimento·
- violazione del principio di retribuzione
5. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-11-15, n. 201900841Provvedimento:Leggi di più...- art. 1386 c.c.·
- art. 15 Regolamento Consortile·
- caparra penitenziale·
- Consorzi industriali·
- giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.·
- inadempimento contrattuale·
- nullità atto convenzionale d'obbligo·
- oneri di urbanizzazione·
- permesso di costruire decaduto·
- responsabilità civile·
- restituzione somme versate·
- sostituzione di espropriazione con atto convenzionale·
- vincolo espropriativo