Articolo 1386 del Codice civile

Art. 1386.

(Caparra penitenziale).

Se nel contratto e' stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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