Articolo 2166 del Codice civile
Art. 2166.
(Obblighi del concedente).
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.
(Obblighi del concedente).
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.