Articolo 2032 del Codice civile

Art. 2032.

(Ratifica dell'interessato).

La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione e' stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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