Articolo 422 del Codice civile

Art. 422.

(Cessazione del tutore e del curatore provvisorio).

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, puo' disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.((146)) --------------AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004

Sentenze1


  • 1. TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2011-04-08, n. 201100111
    Provvedimento:
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