Articolo 356 del Codice civile

Art. 356.

(Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore).

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi e' soggetto alla patria potesta', puo' nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.((223))

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.
-------------AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) che "Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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