Articolo 2882 del Codice civile
Art. 2882.
(Formalita' per la cancellazione).
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
(Formalita' per la cancellazione).
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
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5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-02-01, n. 201300625Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 Codice di procedura amministrativa·
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