Articolo 1444 del Codice civile

Art. 1444.

(Convalida).

Il contratto annullabile puo' essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilita', e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.

Il contratto e' pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilita'.

La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non e' in condizione di concludere validamente il contratto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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