Articolo 868 del Codice civile
Art. 868.
(Regolamento protettivo dei corsi d'acqua).
I proprietari d'immobili situati in prossimita' di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
(Regolamento protettivo dei corsi d'acqua).
I proprietari d'immobili situati in prossimita' di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
Sentenze • 2
1. TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-11-21, n. 201800915Provvedimento:Leggi di più...- art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775·
- compensazione delle spese di giudizio·
- concorso alle spese di pulizia e smaltimento detriti·
- difetto di giurisdizione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione·
- giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche·
- inammissibilità del ricorso·
- provvedimento amministrativo·
- violazione art. 10 R.D. n. 523/1904·
- violazione art. 3 L. n. 241/90·
- violazione art. 7 L. n. 241/90·
- violazione art. 868 e 917 cod. civ.·
- violazione art. 93 L.R. n. 18/93