Articolo 868 del Codice civile

Art. 868.

(Regolamento protettivo dei corsi d'acqua).

I proprietari d'immobili situati in prossimita' di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2


  • 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-11-21, n. 201800915
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    • art. 143 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • concorso alle spese di pulizia e smaltimento detriti·
    • difetto di giurisdizione·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche·
    • inammissibilità del ricorso·
    • provvedimento amministrativo·
    • violazione art. 10 R.D. n. 523/1904·
    • violazione art. 3 L. n. 241/90·
    • violazione art. 7 L. n. 241/90·
    • violazione art. 868 e 917 cod. civ.·
    • violazione art. 93 L.R. n. 18/93

  • 2. Cass. civ., sez. U, sentenza 09/04/1999, n. 212
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