Articolo 1245 del Codice civile
Art. 1245.
(Debiti non pagabili nello stesso luogo).
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
(Debiti non pagabili nello stesso luogo).
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.