Articolo 1985 del Codice civile
Art. 1985.
(Recesso del contratto).
Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.
(Recesso del contratto).
Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.
Sentenze • 2
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2014-02-07, n. 201400036Provvedimento:Leggi di più...- Annullamento concessione edilizia·
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