Articolo 2566 del Codice civile
Art. 2566.
(Registrazione della ditta).
Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non e' conforme a quanto e' prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non e' depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.
(Registrazione della ditta).
Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non e' conforme a quanto e' prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non e' depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.
Sentenze • 1
1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2016-10-17, n. 201601370Provvedimento:Leggi di più...- annullamento d'ufficio·
- cambio di titolarità delle autorizzazioni·
- cessazione della ditta individuale·
- decadenza delle autorizzazioni pubblicitarie·
- immedesimazione della ditta individuale con il titolare·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- occupazione del suolo pubblico·
- proporzionalità e buona fede·
- revoca delle autorizzazioni·
- spese di lite