Articolo 2566 del Codice civile

Art. 2566.

(Registrazione della ditta).

Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non e' conforme a quanto e' prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non e' depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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