Articolo 1732 del Codice civile

Art. 1732.

(Operazioni a fido).

Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformita' degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non e' autorizzato dagli usi, il committente puo' esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.

Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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