Articolo 2889 del Codice civile

Art. 2889.

(Facolta' di liberare i beni dalle ipoteche).

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non e' personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facolta' di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Tale facolta' spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' nel termine di trenta giorni proceda in conformita' dell'articolo che segue.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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