Articolo 388 del Codice civile

Art. 388.

(Divieto di convenzioni ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione))del conto).

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione))del conto della tutela.

La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004

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