Articolo 1769 del Codice civile

Art. 1769.

(Responsabilita' del depositario incapace).

Il depositario incapace e' responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui puo' essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finche' questa si trova presso il depositario; altrimenti puo' pretendere il rimborso di cio' che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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