Articolo 1928 del Codice civile

Art. 1928.

(Prova).

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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