Articolo 964 del Codice civile
Art. 964.
(Imposte e altri pesi).
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtu' del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non puo' eccedere l'ammontare del canone.
(Imposte e altri pesi).
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtu' del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non puo' eccedere l'ammontare del canone.