Articolo 964 del Codice civile

Art. 964.

(Imposte e altri pesi).

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Se in virtu' del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non puo' eccedere l'ammontare del canone.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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