Articolo 672 del Codice civile

Art. 672.

(Spese per la prestazione del legato).

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze3


  • 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-04-24, n. 201200158
    Provvedimento:
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    • annullamento in autotutela·
    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • autotutela amministrativa·
    • concessione edilizia·
    • correzione d'ufficio·
    • delibera della giunta provinciale·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • interesse pubblico·
    • modifiche ai piani di recupero·
    • parere della commissione urbanistica·
    • piani di recupero urbanistico·
    • riunione dei ricorsi·
    • spese processuali·
    • violazione di legge urbanistica

  • 2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-03-14, n. 201100109
    Provvedimento:
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    • aumento cubatura e superficie·
    • concessione edilizia·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • mancata istruttoria·
    • modifica destinazione d'uso·
    • motivazione contraddittoria·
    • normativa paesaggistica·
    • ordinanza di demolizione·
    • principio di ragione sufficiente·
    • rigetto domanda di sanatoria·
    • sanatoria edilizia·
    • spese di lite·
    • violazione art. 14 e seguenti legge provinciale n. 17/1993 e legge regionale n. 13/1993·
    • violazione art. 3 legge regionale n. 13/1993·
    • violazione art. 4 e 5 legge urbanistica·
    • violazione art. 5 legge provinciale n. 17/1993 e art. 7 legge regionale n. 13/1993·
    • violazione art. 75 legge urbanistica·
    • violazione art. 80 e seguenti legge urbanistica·
    • violazione leggi urbanistiche
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