Articolo 2552 del Codice civile
Art. 2552.
(Diritti dell'associante e dell'associato).
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno.
(Diritti dell'associante e dell'associato).
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno.