Articolo 2552 del Codice civile

Art. 2552.

(Diritti dell'associante e dell'associato).

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta.

In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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