Articolo 1425 del Codice civile
Art. 1425.
(Incapacita' delle parti).
Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
(Incapacita' delle parti).
Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-14, n. 202302683Provvedimento:Leggi di più...- art. 1425 e 1434 c.c.·
- art. 2932, 2043 e 2058 c.c.·
- art. 3, 24 e 97 Costituzione·
- art. 42 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443·
- art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
- art. 73 c.p.a.·
- art. 75 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443·
- art. 76 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443·
- atti meramente confermativi·
- collocamento in quiescenza·
- diniego di transito·
- eccezioni di inammissibilità·
- error in iudicando·
- giurisprudenza amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- motivazione del provvedimento·
- provvedimenti amministrativi·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- rinuncia al transito·
- rinuncia con coazione psico-fisica·
- transito nei ruoli civili·
- tutela della privacy·
- violazione della legge Pinto
5. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300019Provvedimento:Leggi di più...- accordo di programma integrato di intervento·
- annullamento amministrativo·
- clausola compromissoria·
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- compensazione delle spese di giudizio·
- convenzione attuativa·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- impossibilità giuridica dell'oggetto·
- inadempimento contrattuale·
- nullità e inefficacia degli atti amministrativi·
- prescrizione del diritto·
- risarcimento danni·
- risoluzione contrattuale·
- sequestro conservativo·
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