Articolo 1425 del Codice civile

Art. 1425.

(Incapacita' delle parti).

Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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